Una società fallita ha citato in giudizio tre istituti bancari e il proprio curatore per ottenere l'annullamento di un atto di divisione immobiliare e il risarcimento dei danni. La società sosteneva di poter agire in surroga a causa del disinteresse della curatela, la quale aveva ritenuto superfluo avviare la causa per via dell'imminente chiusura della procedura e dell'attivo già sufficiente a pagare i debiti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, precisando i limiti della legittimazione processuale del fallito. Tale potere suppletivo scatta unicamente se gli organi fallimentari mostrano un disinteresse totale verso i diritti patrimoniali, non quando compiono una scelta di convenienza o stipulano atti autorizzati. Per contestare gli atti della procedura, il debitore doveva utilizzare il reclamo fallimentare.
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