Un professionista, assistente di un curatore fallimentare, ha contestato l'ammontare del suo onorario, ritenuto troppo basso dai giudici di merito. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, chiarendo i limiti del proprio sindacato sulla decisione. La Corte ha stabilito che non può riesaminare l'adeguatezza della motivazione del giudice, ma solo verificarne l'effettiva esistenza e la coerenza logica. Di conseguenza, la liquidazione del compenso del coadiutore è stata confermata.
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