Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento basata su cartelle esattoriali, contestando la validità della notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo principi chiari sulla notifica della cartella esattoriale. Per le notifiche via PEC, non sono necessarie firme o attestazioni di conformità se l'atto è chiaramente riferibile all'ente. Per le notifiche postali a terzi, non è richiesta la raccomandata informativa. Inoltre, la produzione di semplici fotocopie in giudizio è sufficiente se la loro conformità all'originale non viene specificamente contestata.
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