La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di richiesta di rimborso di un credito IRES derivante da ritenute a titolo d'acconto, il soggetto cessionario del credito adempie al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza delle ritenute e il fatto che la società cedente, in liquidazione, non avesse prodotto reddito imponibile. A questo punto, spetta all'Amministrazione Finanziaria, in base al principio di vicinanza della prova, dimostrare l'esistenza di un reddito da tassare che giustifichi il diniego del rimborso.
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