Una società ha impugnato una cartella di pagamento elettronica per IRAP, sostenendone l'invalidità per assenza di firma digitale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la cartella di pagamento elettronica è valida se è inequivocabilmente riconducibile all'ente emittente e se il contribuente ne ha avuto conoscenza, come dimostra la stessa impugnazione dell'atto. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, annullando la decisione sulle spese legali per motivazione apparente.
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