Un avvocato, agendo come creditore per il recupero di spese legali, ha avviato un pignoramento mobiliare presso la sede locale del debitore, un ente pubblico di riscossione. Il giudice dell'esecuzione si è dichiarato territorialmente incompetente, indicando come competenti i tribunali della sede legale o provinciale del debitore. Il professionista ha quindi proposto un regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che contro il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione nega la propria competenza territoriale non è ammesso il regolamento di competenza diretto. Il creditore avrebbe dovuto proporre prima un'opposizione agli atti esecutivi e, solo successivamente, impugnare la relativa sentenza. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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