L'Azienda organizzatrice di eventi ha contestato un addebito dell'INPS relativo ai contributi previdenziali di otto lavoratori. La società chiedeva uno sgravio contributivo per la cessione dei diritti d'immagine di una cantante e l'esclusione delle somme versate come rimborso spese e noleggio strumenti per altri collaboratori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che, in mancanza di un contratto scritto di cessione dei diritti, non spetta alcuna riduzione della base imponibile. Inoltre, i rimborsi spese fittizi avevano natura remunerativa. Di conseguenza, la discrepanza tra i documenti societari e la reale prestazione lavorativa configura una vera e propria evasione contributiva, soggetta alle sanzioni più gravi, e non una semplice omissione. L'Azienda perde la causa e deve pagare le spese legali.
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