Il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da un padre, terzo interessato, contro il sequestro probatorio di 2.455 euro eseguito a carico del figlio. Il padre sosteneva che il denaro fosse suo, destinato temporaneamente al mantenimento della famiglia e poi richiesto indietro per acquistare un'auto. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'erogazione di somme per il mantenimento comporta il trasferimento definitivo della proprietà del denaro, facendo perdere al donante la diretta disponibilità e, di conseguenza, la legittimazione a chiederne la restituzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »