A seguito di una scissione societaria, un'agenzia fiscale notificava una cartella di pagamento a due società beneficiarie per un debito tributario della società scissa, sorto prima dell'operazione. Le società impugnavano l'atto per difetto di motivazione, essendo il primo atto loro notificato. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di scissione societaria, vige una responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie per i debiti fiscali anteriori. Pertanto, è sufficiente che la cartella indichi l'atto impositivo presupposto, non essendo richiesto un onere di motivazione aggravato, data la continuità giuridica tra i soggetti. La causa è stata rinviata per esaminare un motivo di decadenza non valutato in appello.
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