Una società italiana effettuava un conferimento d'azienda del suo unico immobile a una società inglese, in cambio di una partecipazione azionaria e dell'accollo di un mutuo. A seguito del mancato ricevimento delle azioni e del mancato pagamento del mutuo, la società italiana ha agito in giudizio. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, ordinando la restituzione dell'immobile. La Corte ha stabilito che l'onere di provare l'adempimento gravava sulla società conferitaria, prova che non è stata fornita.
Continua »