La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28612/2024, ha chiarito i limiti temporali per l'emissione di una nota di variazione IVA. Una società aveva emesso una nota di rettifica nel 2011 per fatture del 2007, a seguito di un accordo risolutivo con un cliente insolvente. L'Agenzia delle Entrate contestava il superamento del termine annuale. La Corte ha stabilito che tale termine si applica solo se la variazione deriva da un mero accordo sopravvenuto tra le parti, e non quando l'accordo formalizza una preesistente e definitiva situazione di inadempimento del debitore. In quest'ultimo caso, la nota è legittima anche oltre l'anno.
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