Una società contribuente ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento, sostenendo la mancata notifica della cartella esattoriale presupposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, non aveva allegato né trascritto la relata di notifica contestata, impedendo alla Corte di valutarne la fondatezza. La Suprema Corte ha inoltre deciso nel merito le altre questioni sollevate, relative a vizi propri dell'atto, ritenendole infondate e confermando i principi di economia processuale. La decisione sottolinea l'importanza di redigere un ricorso per cassazione completo e autonomo.
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