Un gruppo di investitori ha citato in giudizio una compagnia di assicurazioni per polizze vita a contenuto finanziario, sostenendo la nullità dei contratti per mancanza di un contratto quadro scritto. Le corti di merito avevano dato loro ragione. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ribaltato la decisione, stabilendo che, in base alla normativa vigente all'epoca dei fatti (Regolamento CONSOB n. 11522/1998), il servizio di collocamento di prodotti finanziari era esplicitamente esentato dall'obbligo di stipulare un contratto quadro. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello.
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