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Art. 2495 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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64 provvedimenti

Altri anni per Art. 2495 Codice Civile

Responsabilità ex socio: Cassazione chiarisce i limiti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18342/2025, ha chiarito la portata della responsabilità ex socio di una società cancellata dal registro delle imprese. Un creditore ha agito in revocatoria contro gli ex soci per la vendita dell'unico bene sociale. La Corte ha stabilito che gli ex soci succedono alla società nei rapporti processuali, a prescindere dalla percezione di somme dalla liquidazione, confermando così una forte tutela per i creditori sociali.
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Trasformazione regressiva: i crediti non si estinguono
Una farmacia subisce danni da allagamenti. La Corte d'Appello nega il risarcimento per i danni del 2007, ritenendo che la trasformazione della società (s.n.c.) in ditta individuale e la successiva cancellazione implicassero la rinuncia ai crediti. La Cassazione ribalta la decisione, chiarendo che in caso di trasformazione regressiva i rapporti giuridici, inclusi i crediti, si concentrano sull'unico socio superstite, che continua l'attività come ditta individuale. Non vi è estinzione della società, ma una continuazione, quindi i crediti non possono considerarsi rinunciati.
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Società cancellata: i diritti degli ex soci
La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato a pubblica udienza una causa complessa riguardante una società cancellata. Il caso verte sulla possibilità per gli ex soci di agire per il risarcimento dei danni subiti dalla società prima della sua estinzione. La Corte d'Appello aveva negato tale diritto, ritenendo gli ex soci privi di legittimazione attiva. La Cassazione ha ritenuto la questione meritevole di un approfondimento per definire la sorte dei crediti risarcitori dopo l'estinzione della persona giuridica.
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Responsabilità del committente: analisi Cassazione
La Corte di Cassazione analizza un complesso caso di responsabilità del committente a seguito di un devastante incendio in un magazzino. L'incendio, causato durante lavori di manutenzione del tetto commissionati da una società di gestione immobiliare, ha sollevato questioni sulla ripartizione della colpa tra l'impresa esecutrice, il committente e la cooperativa che gestiva il deposito. La Suprema Corte chiarisce che la responsabilità del committente non deriva dalla custodia dell'immobile (art. 2051 c.c.), ma da una colpa specifica (art. 2043 c.c.) per aver commissionato un'attività intrinsecamente pericolosa senza verificare le adeguate misure di sicurezza, pur essendo a conoscenza delle criticità dell'edificio (impianto antincendio inadeguato e sovraccarico di merci).
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