La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta semplice documentale di un liquidatore che aveva omesso la tenuta delle scritture contabili. L'imputato sosteneva che l'obbligo fosse cessato a causa dell'inattività prolungata della società, che ne avrebbe dovuto causare la cancellazione d'ufficio dal registro imprese. La Corte ha chiarito che l'obbligo contabile persiste fino alla formale e ufficiale cancellazione della società, e non cessa automaticamente con la semplice inattività, ribadendo la natura di reato di pericolo della bancarotta semplice documentale.
Continua »