L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP a una società cooperativa, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo la propria inesistenza per intervenuta liquidazione e cessazione dell'attività prima della verifica fiscale. I giudici di merito hanno rigettato il ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della pretesa tributaria, chiarendo i requisiti di accertamento fiscale e cancellazione societaria: la semplice interruzione dell'attività commerciale o la liquidazione non estinguono la società se manca la cancellazione formale dal registro delle imprese. Inoltre, l'amministrazione ha dimostrato le frodi tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, non smentite da prove contrarie della cooperativa.
Continua »