Un padre ha trasferito alla figlia la propria quota societaria del 35% tramite un contratto di mantenimento. Una banca creditrice ha impugnato l'atto esercitando l'azione revocatoria ordinaria, ritenendo che la cessione riducesse le garanzie di recupero del proprio credito. I debitori si sono opposti, sostenendo che la successiva riduzione a zero del capitale sociale per perdite e la sua ricostituzione avessero estinto le quote originarie, facendo venir meno l'oggetto della causa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei debitori. I giudici hanno chiarito che l'azzeramento e la ricostituzione del capitale non estinguono le quote originarie se vi è continuità nella partecipazione. Inoltre, il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, anziché telematico, costituisce una semplice irregolarità sanata dal raggiungimento dello scopo. La banca vince la causa e l'atto di trasferimento resta inefficace nei suoi confronti.
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