L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti della socia di una società a ristretta base partecipativa, presumendo la distribuzione di utili non dichiarati. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto, ritenendolo non adeguatamente motivato e considerando provata l'assenza di incassi da parte della socia, estranea alla gestione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che l'atto è valido anche se motivato richiamando altri documenti aziendali accessibili al socio. Inoltre, in queste società opera la presunzione automatica di distribuzione dei guadagni nascosti ai soci. Per superare questa presunzione, il socio deve dimostrare che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti nella società, non bastando la semplice estraneità alla gestione.
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