Una società fornitrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società consortile per lavori di costruzione. Successivamente, ha chiesto il pagamento alle singole imprese socie del consorzio. Una delle imprese socie si è opposta, sostenendo di essere receduta dalla società prima della formazione del titolo esecutivo e che, trattandosi di una società a responsabilità limitata, non dovesse rispondere con il proprio patrimonio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità solidale dei consorziati. Nei contratti di appalto pubblico, la normativa speciale prevale sulle regole ordinarie delle società di capitali. Pertanto, i soci del consorzio rispondono in solido verso i subappaltatori e i fornitori per le obbligazioni assunte, e il recesso non esclude il debito se questo è sorto prima del recesso stesso.
Continua »