Una società immobiliare si è vista negare la qualifica di immobiliare di gestione e la conseguente deducibilità degli interessi passivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, sottolineando che la società non ha provato il requisito fondamentale, richiesto dalla normativa all'epoca vigente, relativo all'esistenza di un finanziamento garantito da ipoteca sull'immobile effettivamente locato. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile un secondo motivo relativo alla rettifica delle rimanenze, in quanto erroneamente formulato come vizio di motivazione anziché come violazione di legge.
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