Un amministratore di un'associazione e di una cooperativa, entrambe fallite, viene condannato per vari reati fallimentari, tra cui la bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 28612 del 2025, annulla la condanna per questo specifico reato. La Corte chiarisce che la completa omissione delle scritture contabili, equiparabile alla loro sottrazione o distruzione, richiede la prova del 'dolo specifico', ovvero l'intenzione di danneggiare i creditori o ottenere un profitto ingiusto. Il tribunale di merito aveva erroneamente applicato il criterio del 'dolo generico', sufficiente solo per la tenuta irregolare dei libri contabili. Il caso viene rinviato per un nuovo esame sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.
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