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Art. 2409 Codice Civile

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62 provvedimenti

Amministratore giudiziario società di persone: no
Un socio di una società di persone, preoccupato per un conflitto insanabile e per le conseguenze di una sua potenziale condanna penale, ha richiesto la nomina urgente di un amministratore giudiziario. Il Tribunale ha dichiarato la richiesta inammissibile. La motivazione si fonda sul principio che, a differenza delle società di capitali, nelle società di persone la legge non conferisce al giudice il potere di imporre un amministratore esterno. Tale intervento contrasterebbe con la natura personale e contrattuale della società, dove i soci sono illimitatamente responsabili. La via corretta per risolvere una paralisi gestionale è la liquidazione della società, non la nomina di un amministratore giudiziario in società di persone.
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Competenza sezioni impresa: esclusa per i consorzi
Il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile una denuncia per gravi irregolarità gestionali (ex art. 2409 c.c.) promossa da un socio contro un consorzio. La decisione si fonda sulla carenza di giurisdizione, poiché la competenza delle sezioni impresa è tassativamente limitata alle società di capitali e cooperative, escludendo i consorzi, anche se costituiti in forma societaria. Il Tribunale ha sottolineato la diversa finalità dei consorzi (supporto all'attività dei consorziati) rispetto alle società (scopo di lucro), confermando una rigida interpretazione delle norme sulla competenza specializzata.
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