Una lavoratrice ha richiesto l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, avendo accumulato oltre venti anni di contributi entro il 2012, suddivisi tra lavoro dipendente e lavoro autonomo nella gestione commercianti. L'istituto previdenziale ha respinto la domanda, sostenendo che i venti anni di contributi dovessero derivare esclusivamente da lavoro dipendente privato. La Corte d'Appello ha confermato il rifiuto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che il requisito contributivo minimo può essere raggiunto cumulando i contributi versati in diverse gestioni dello stesso ente. La Suprema Corte ha chiarito che la legge non impone l'esclusività del lavoro dipendente per il calcolo dei venti anni, valorizzando il principio di unità del rapporto previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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