Una contribuente ha permutato un terreno edificabile con appartamenti futuri, nominando i figli come beneficiari finali. L'Agenzia delle Entrate ha accertato una plusvalenza tassabile. La Corte di Cassazione ha confermato che l'operazione, pur configurandosi come una donazione indiretta ai figli, genera una plusvalenza imponibile in capo al genitore che ha ceduto il terreno. La plusvalenza si realizza al momento della cessione, a prescindere dal fatto che il corrispettivo (gli immobili) sia stato trasferito direttamente a terzi. La Corte ha accolto solo il motivo relativo alla compensazione delle spese legali.
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