L'Azienda di Gestione Rifiuti ha richiesto a una Società Contribuente il pagamento di un conguaglio per la tassa sui rifiuti del 2010, basandosi su una delibera comunale approvata nel 2011. La Società Contribuente ha impugnato la richiesta, ritenendola illegittima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che l'applicazione di una tariffa rifiuti retroattiva è illegittima. I Comuni non possono imporre aumenti retroattivi per anni già conclusi, poiché violano il principio generale di irretroattività delle norme tributarie. Inoltre, i giudici tributari hanno il potere di disapplicare d'ufficio le delibere comunali illegittime che fanno da presupposto alla richiesta di pagamento. Di conseguenza, la Società Contribuente vince definitivamente la causa e non deve pagare il conguaglio richiesto.
Continua »