Un avvocato ha richiesto il pagamento di oltre 145.000 euro per prestazioni professionali svolte nell'arco di dieci anni. Il cliente si è opposto, eccependo la prescrizione presuntiva triennale dei crediti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che, in presenza di una pluralità di incarichi autonomi, il termine di tre anni per la prescrizione presuntiva decorre dall'esaurimento di ogni singola attività e non dalla fine dell'intero rapporto. La Corte ha inoltre chiarito che il parere di congruità dell'Ordine professionale non basta a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni contestate in fase di opposizione, gravando sul professionista l'onere di provarle. Di conseguenza, l'avvocato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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