La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33593/2025, ha stabilito che la classificazione catastale di un immobile si basa sulla sua potenziale autonomia funzionale e reddituale, non sulla natura di pubblico interesse dell'attività svolta. Nel caso di un interporto, i singoli immobili come magazzini e terminal, se in grado di produrre reddito autonomamente, devono essere classificati in categorie commerciali (es. D/8) e non speciali (E/1), anche se parte di un servizio pubblico. La Corte ha cassato la sentenza di merito, rinviando per una nuova valutazione basata su questi principi oggettivi.
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