Un'amministratrice, subentrata nella gestione della società dopo l'improvviso decesso della madre, viene condannata per omesso versamento IVA per un debito di oltre 460.000 euro maturato prima della sua nomina. L'imputata si difendeva sostenendo di aver agito come amministratrice provvisoria e di non aver potuto pagare a causa di una grave crisi di liquidità. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo un principio fondamentale: chi accetta la carica di amministratore si assume la responsabilità di tutti gli obblighi fiscali, anche pregressi. La crisi di liquidità non è una scusante valida, in quanto rientra nel normale rischio d'impresa. Per il reato di omesso versamento IVA è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di non versare l'imposta dovuta.
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