Un socio di una società in nome collettivo recede dall'attività, lasciando la gestione alla sorella. Successivamente, la società si scioglie per mancanza della pluralità dei soci e viene cancellata dal registro delle imprese. La sorella prosegue l'attività sotto forma di ditta individuale, la quale, dopo cinque anni, viene dichiarata fallita. I giudici di merito condannano l'ex socio per il reato di bancarotta fraudolenta, attribuendogli presunte condotte distrattive commesse quando era ancora amministratore della società disciolta. La Corte di Cassazione annulla la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici supremi chiariscono che il fallimento dell'impresa individuale non si comunica alla vecchia società mai dichiarata fallita. Di conseguenza, non è configurabile alcuna responsabilità penale a carico dell'ex socio uscito anni prima.
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