I soci di una società in nome collettivo hanno impugnato la dichiarazione di fallimento, sostenendo che l'attivo patrimoniale fosse inferiore alle soglie di fallibilità di trecentomila euro. Secondo i ricorrenti, i prelievi di denaro effettuati dai soci non dovevano essere conteggiati come crediti attivi della società, poiché i soci stessi erano impossidenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i prelievi dei soci non giustificati da utili reali costituiscono crediti effettivi della società, soggetti a restituzione. Di conseguenza, tali somme rientrano pienamente nel calcolo dell'attivo patrimoniale, confermando il superamento dei limiti di legge e la legittimità del fallimento. I soci perdono la causa e la società resta fallita.
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