Un'azienda italiana definisce una pendenza fiscale tramite un accertamento con adesione, pagando le ritenute su royalties corrisposte a una consociata estera. Successivamente, la consociata restituisce le royalties. L'azienda chiede quindi il rimborso delle imposte versate, sostenendo che il presupposto del pagamento è venuto meno. La Corte di Cassazione ha negato la richiesta, stabilendo che non è ammesso il rimborso dopo accertamento con adesione. L'accordo firmato rende la pretesa fiscale 'intangibile' e definitiva, cristallizzando l'obbligazione tributaria. Eventi successivi, derivanti da accordi privati, non possono riaprire un rapporto fiscale già chiuso consensualmente. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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