La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione di un'arma. I motivi del ricorso, incentrati sulla prescrizione del reato, sulla mancanza di dolo e sulla richiesta di attenuanti, sono stati giudicati generici, ripetitivi e manifestamente infondati. La Corte ha ribadito che il dubbio sulla data del reato, ai fini della prescrizione, opera solo in caso di incertezza assoluta e che la valutazione sulle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se motivata logicamente. Di conseguenza, il ricorso inammissibile ha portato alla conferma della condanna e al pagamento delle spese processuali.
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