La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33723/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di ripetizione di indebito nel rapporto di lavoro. Quando un datore di lavoro richiede la restituzione di somme erroneamente versate, può pretendere solo l'importo netto effettivamente percepito dal dipendente. Le ritenute fiscali, operate dal datore in qualità di sostituto d'imposta, non sono mai entrate nel patrimonio del lavoratore e pertanto non possono essere oggetto di restituzione da parte sua. Spetta al datore di lavoro attivarsi per recuperare tali importi direttamente dall'amministrazione finanziaria. La Corte ha rigettato il ricorso di un ente previdenziale che pretendeva la restituzione dell'importo lordo, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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