Una società di gestione portuale ha impugnato la richiesta di pagamento della tassa rifiuti avanzata dal Comune, sostenendo di provvedere autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti speciali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'esenzione tassa rifiuti non scatta in automatico. Per ottenere l'agevolazione, il contribuente deve presentare una formale denuncia originaria o di variazione, indicando e provando le condizioni di non tassabilità. In mancanza di tale dichiarazione preventiva, si perde il diritto al beneficio, poiché la presenza umana nell'area fa presumere la produzione di rifiuti urbani.
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