La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44889/2023, ha chiarito i contorni della bancarotta fraudolenta beni immateriali. Il caso riguardava un amministratore che, dopo il fallimento della sua società, ne utilizzava marchio e brevetto tramite una nuova azienda. La Corte ha annullato la condanna, specificando che l'uso illegittimo di un bene immateriale non configura automaticamente la 'distrazione', dato che la titolarità non viene trasferita. Il reato può sussistere, invece, come 'distruzione' del valore del bene, qualora si dimostri che l'uso illecito abbia causato una perdita economica definitiva e irrimediabile (es. annacquamento del marchio). La causa è stata rinviata per accertare tale danno.
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