Un contribuente ha contestato un'intimazione di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto la prodromica cartella. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32808/2024, ha stabilito che la notifica della cartella di pagamento può essere provata con la semplice fotocopia dell'avviso di ricevimento, a meno che il contribuente non contesti in modo specifico e circostanziato la sua conformità all'originale. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul punto del raddoppio del contributo unificato, ribadendo che tale sanzione non si applica ai processi tributari d'appello.
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