Un socio di una società in nome collettivo, poi trasformata in società in accomandita semplice, si opponeva al decreto ingiuntivo di una banca per debiti sociali, tra cui un mutuo firmato solo da due soci su tre. La Corte di Cassazione ha chiarito che la trasformazione societaria da S.n.c. a S.a.s. non libera automaticamente il socio dai debiti anteriori tramite il meccanismo del silenzio-assenso dei creditori, poiché l'articolo 2500-quinquies c.c. si applica solo al passaggio a società di capitali. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso del socio sul mutuo: la ratifica di un contratto firmato da un rappresentante senza poteri non può avvenire tacitamente per il solo utilizzo delle somme, ma richiede il consenso formale di tutti i soci come previsto dallo statuto. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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