La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la definizione agevolata di una controversia fiscale non incide sul debito contributivo. L'accordo con l'Agenzia delle Entrate ha il solo scopo di chiudere la lite fiscale, ma non modifica la sostanza dell'accertamento di maggior reddito, che conserva la sua validità ai fini previdenziali. Pertanto, l'ente di previdenza può legittimamente richiedere i contributi basati su tale accertamento, a meno che il contribuente non fornisca prove concrete per contestarne nel merito il contenuto.
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