Un socio recede da una società in nome collettivo, lasciando un unico socio superstite. Poiché la pluralità dei soci non viene ricostituita entro sei mesi, la società entra in liquidazione. Il socio uscente chiede la liquidazione della quota, ma sorge un contrasto sul calcolo del valore, in particolare sull'avviamento commerciale. La Corte di Cassazione stabilisce che, se la quota non è stata ancora liquidata al momento dello scioglimento della società, il procedimento viene attratto dalla liquidazione generale. Tuttavia, la Corte chiarisce che la liquidazione della quota non comporta l'automatica cancellazione dell'avviamento maturato in precedenza. Questo valore va escluso solo se si accerta che i beni aziendali hanno perso utilità a causa dell'interruzione dell'attività. La sentenza viene quindi cassata con rinvio per un nuovo calcolo.
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