La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della esclusione del socio di una società di trasporti, accusato di aver violato il divieto di concorrenza e di non aver prestato la propria opera lavorativa come pattuito. Il socio uscente aveva impugnato la delibera assembleare sostenendo l'illegittimità del provvedimento e chiedendo, a sua volta, l'estromissione dell'altro socio amministratore. I giudici di merito hanno rigettato le sue istanze, rilevando prove documentali dell'attività concorrente svolta tramite un'altra impresa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che il giudice non può sostituirsi alla volontà dei soci nelle decisioni gestionali. Inoltre, il ricorrente è stato condannato per responsabilità aggravata per aver insistito nel giudizio nonostante una proposta di definizione anticipata negativa, configurando un abuso del processo.
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