Un professionista, nominato commissario straordinario di un ente pubblico di ricerca, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso per le proroghe del suo incarico, basando la sua pretesa su un documento dell'ente che sembrava ammettere il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che un documento, per valere come riconoscimento di debito PA, deve rispettare requisiti formali stringenti: la forma scritta 'ad substantiam', la provenienza da un soggetto con potere di rappresentanza e la prova della trasmissione alla Procura della Corte dei Conti. In assenza di tali elementi, la dichiarazione è priva di efficacia giuridica.
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