Un socio di una società di persone ha contestato il bilancio intermedio di liquidazione, chiedendone la nullità o la rettifica per divergenze sui conferimenti di capitale. I giudici di merito hanno respinto la domanda, sostenendo che tale bilancio è un atto provvisorio e non definitivo. Secondo i giudici, il socio non ha un interesse concreto a impugnarlo finché non viene redatto il bilancio finale, poiché le operazioni possono essere modificate fino alla chiusura della società. Il caso è giunto in Cassazione, dove gli eredi di un altro socio e l'azienda hanno depositato una rinuncia al ricorso a seguito di un accordo privato. La Suprema Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, confermando che la pace tra le parti prevale sulla necessità di una sentenza, con compensazione delle spese legali.
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