Un'impresa di onoranze funebri in liquidazione ha citato in giudizio una nuova ditta concorrente, gestita dal figlio di un socio, per concorrenza sleale. Il Tribunale di Torino ha respinto la domanda, stabilendo che non può esserci concorrenza sleale se l'impresa attrice è inattiva da tempo e la sua ripresa è improbabile, anche se formalmente ancora esistente. Inoltre, le condotte del convenuto, come l'uso del proprio cognome e la scelta di sedi vicine, sono state ritenute legittime e non idonee a creare confusione.
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