Un professionista ha impugnato quattro cartelle di pagamento emesse per il recupero di spese di giustizia, lamentando la mancata notifica preventiva della sentenza di condanna. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione. I giudici hanno stabilito che, nella riscossione coattiva delle spese processuali, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento giudiziario. Il ruolo costituisce già il titolo esecutivo e la cartella svolge la doppia funzione di titolo e precetto, contenendo gli elementi necessari per la difesa del debitore. Di conseguenza, l'opposizione è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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