Un Carabiniere ha inviato messaggi offensivi contro alcuni colleghi all'interno di una chat di gruppo WhatsApp riservata, composta da soli sette partecipanti. Accusato di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità, l'imputato era stato prosciolto in appello per mancanza della necessaria condizione di procedibilità, avendo i giudici escluso l'aggravante. Il Procuratore Generale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo la natura diffusiva del mezzo tecnologico. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che una chat WhatsApp ristretta e privata non può essere equiparata a un mezzo di pubblicità come Facebook. Mancando l'aggravante, il reato non è procedibile. L'imputato vince definitivamente il processo.
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