Un committente cita in giudizio un'impresa di costruzioni per lavori edili difettosi. L'impresa nega di essere la controparte contrattuale, sostenendo che l'accordo fosse stato preso personalmente da un suo socio. La Corte di Cassazione, confermando le sentenze precedenti, rigetta il ricorso del committente. Si sottolinea che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare la cosiddetta "spendita del nome", ovvero dimostrare che il socio agiva in nome e per conto della società. In assenza di una prova chiara sulla rappresentanza società, la domanda viene respinta.
Continua »