Due amministratori di una società cooperativa sono stati condannati per i reati di bancarotta semplice documentale e per aver aggravato il dissesto finanziario della società, poi fallita. Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che vi fosse una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché l'accusa iniziale li definiva amministratori di fatto, mentre la condanna è avvenuta come amministratori di diritto. Inoltre, la difesa sosteneva l'imprevedibilità del fallimento, ritenendo che la natura mutualistica della cooperativa escludesse tale scenario. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, confermando che la qualifica formale era nota e che le cooperative con attività commerciale sono soggette a fallimento. La condanna per bancarotta semplice è stata quindi confermata in via definitiva.
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