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Art. 2230 Codice Civile

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164 provvedimenti

Incarico professionale società: chi paga i costi?
La Corte di Cassazione ha stabilito che i soci fondatori che conferiscono un incarico professionale per la costituzione di una società sono personalmente responsabili del pagamento dei compensi, anche se l'incarico è finalizzato alla creazione dell'ente. La Corte ha chiarito che tale rapporto non rientra nella tutela del consumatore e che la previsione statutaria di accollo delle spese da parte della società non libera automaticamente i committenti originari.
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Omessa collaborazione: quando il cliente deve pagare
Una società committente si opponeva al pagamento del saldo di un contratto di consulenza, lamentando l'inadempimento della società fornitrice. La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, stabilendo che la mancata esecuzione dell'ultima fase del progetto era imputabile all'omessa collaborazione della stessa committente, che aveva interrotto le comunicazioni. Di conseguenza, pur risolvendo il contratto per la parte non eseguita, ha condannato la cliente al pagamento delle fasi di lavoro già completate.
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Prova incarico professionale: come dimostrarlo in giudizio
Un'architetta ha citato in giudizio una cliente per ottenere il pagamento di compensi professionali per varie attività di consulenza. La cliente si è difesa sostenendo che la collaborazione era a titolo amichevole. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta dell'architetta, non perché mancasse la prova dell'incarico professionale, ma perché ha ritenuto che le parti avessero raggiunto un accordo transattivo che saldava ogni pretesa. La sentenza sottolinea che la prova dell'esistenza di un rapporto professionale e di un successivo accordo che lo estingue può essere desunta anche da comunicazioni informali, come le email.
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Distanze tra costruzioni: chi paga i danni?
Una causa per violazione delle distanze tra costruzioni si conclude con una sentenza complessa: il Tribunale accerta una violazione reciproca da parte di entrambi i proprietari confinanti. Di conseguenza, rigetta la richiesta di risarcimento danni e ordina a entrambe le parti di chiudere le aperture irregolari. Il progettista dell'opera più recente viene ritenuto responsabile e condannato a manlevare i propri clienti dai costi. Tuttavia, la sua compagnia assicurativa non è tenuta a pagare, poiché il professionista era a conoscenza della violazione prima di stipulare la polizza, configurando una reticenza che rende il contratto inefficace.
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