Il caso riguarda un amministratore formale condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. L'imputato sosteneva di essere una semplice testa di legno e che la gestione reale spettasse al padre, amministratore di fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per configurare la responsabilità dell'amministratore di diritto nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, basta la generica consapevolezza delle attività illecite compiute dall'amministratore reale. Nel caso specifico, l'imputato non era un prestanome inconsapevole, avendo gestito l'azienda per dieci anni e partecipato attivamente a vendite e operazioni finanziarie anomale, come un giroconto da sessantamila euro. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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