La Corte di Cassazione ha analizzato il caso della bancarotta fraudolenta del prestanome, un amministratore nominato pochi mesi prima del fallimento di una società. La Corte ha annullato la condanna per la distrazione dei beni (veicoli aziendali), poiché la stessa sentenza d'appello ammetteva che fossero già spariti prima della sua nomina. Un amministratore non può essere responsabile per beni che non ha mai avuto a disposizione. Tuttavia, ha confermato la condanna per bancarotta documentale. L'obbligo di tenere correttamente le scritture contabili ricade su chi accetta la carica, anche se solo formalmente. La responsabilità del prestanome, quindi, è stata divisa: colpevole per l'omissione dei suoi doveri contabili, ma non per la sparizione di beni avvenuta prima del suo incarico.
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